Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica 121
1. Le scuole magistrali sono istituite, nel numero massimo di otto, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, a seguito di convenzione con gli enti locali.
Le disposizioni concernenti l'istituzione delle scuole e istituzioni educative statali devono essere lette alla luce dell' art. 139 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito la competenza alle province ed ai comuni. Occorre inoltre tener presente che - ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 - le espressioni "scuola materna", "scuola elementare" e "scuola media" contenute nelle disposizioni vigenti si intend
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