Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica 124
1. Gli istituti professionali sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri eventualmente interessati, acquisita l'indicazione vincolante dell'ordine di priorità della regione competente.
2. Il decreto determina il contributo annuo a carico dello Stato per la istituzione e il funzionamento degli istituti e gli oneri assunti dagli enti locali e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati. Lo stesso decreto può inoltre istituire, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario, un convitto annesso all'istituto professionale e determinarne le norme sull'ordinamento, sul funzionamento e sull'amministrazione 125 .
3. Il decreto istitutivo determina altresì la finalità degli istituti, la durata dell'insegnamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni, i di
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