Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica 126
1. Gli istituti d'arte sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto, il numero delle ore settimanali di insegnamento da affidare per incarico, indica il contributo annuo a carico dello Stato per l'istituzione e il funzionamento dell'istituto e gli eventuali oneri assunti, agli stessi fini, da enti e privati.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.