Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica 127
1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.
2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell'àmbito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.
Le disposizioni concernenti l'istituzione delle scuole e istituzioni educative statali devono essere lette alla luce dell' art. 139 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito la competenza alle province ed ai comuni. Occorre inoltre tener presente che - ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 5
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