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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

Capo II - Istituzione delle scuole statali materne, elementari e degli istituti di istruzione secondaria e artistica 127

Art. 62 - Istituzione dei licei artistici

1. I licei artistici sono istituiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il decreto istitutivo stabilisce il contributo annuo a carico dello Stato e determina, nell'àmbito dell'ordinamento didattico vigente, i corsi che costituiscono l'Istituto.

127

Le disposizioni concernenti l'istituzione delle scuole e istituzioni educative statali devono essere lette alla luce dell' art. 139 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito la competenza alle province ed ai comuni. Occorre inoltre tener presente che - ai sensi dell'art. 19, comma 2, del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 5

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