Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione I - Istituto statale Augusto Romagnoli di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista
1. Le norme relative al funzionamento dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le associazioni e gli enti interessati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I ciechi sono ammessi ai corsi aventi i compiti di specializzazione di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 64 senza limiti di numero. Il numero dei posti riservati ai vedenti viene stabilito dal Ministero della pubblica istruzione sulla base delle norme regolamentari di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I corsi aventi compiti di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 64 hanno la durata di almeno un anno.
4. Il ruolo organico del personale dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista comprende le seguenti qualifiche:
preside; docente
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