Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico
Capo III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico
Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti
1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo.
2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell'articolo 322.
3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.
4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.
5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di
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