IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo III - Regioni

Capo I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative

Art. 80 - Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di istruzione 146

1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e 15 gennaio 1987, n. 469.

2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresì disciplinate dalla L. 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla L. 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e seguenti.

146

Per le competenze della Regione Friuli Venezia Giulia si veda anche l'art. 84 .

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.