Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo III - Regioni
Capo I - Trasferimento delle funzioni amministrative in materia di istruzione: indicazioni normative
1. La regione Friuli-Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative in materia di istruzione in applicazione dei decreti del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 e 15 gennaio 1987, n. 469.
2. Le istituzioni scolastiche nella provincia di Gorizia e nel territorio di Trieste sono altresì disciplinate dalla L. 19 luglio 1961 n. 1012 e dalla L. 22 dicembre 1973, n. 932, salvo quanto previsto in materia di personale dagli articoli 425 e seguenti.
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