Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche
1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle regioni a statuto ordinario.
2. Tra le opere di edilizia scolastica di cui al comma 1 sono comprese quelle relative ai licei artistici e agli istituti d'arte.
Per le competenze delle Regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica v. art. 11 della L. 11 gennaio 1996, n. 23 .
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