Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche
1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei princìpi fondamentali che seguono e di quelli stabiliti dalla legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109:
a) dovrà essere previsto che per l'esecuzione delle opere gli enti obbligati, province e comuni e consorzi costituiti tra tali enti, operino, ove possibile con piani organici, per incentivare i processi di industrializzazione edilizia;
b) dovranno essere previsti i tempi per l'acquisizione delle aree occorrenti da parte degli enti competenti e dovrà essere garantita l'osservanza delle norme tecniche di cui al successivo articolo 90, comma 6;
c) dovranno essere previsti i tempi per la progettazione, approvazione ed esecuzione delle opere, nonché le procedure surrogatorie regionali per i casi di inadempienza.
Sulla potestà normativa delle Regioni in materia di realizzazione di opere di edilizia scolastica v. art. 11 della L. 11 gennaio 1996, n. 23 .
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