Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche
1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412.
2. In ogni caso vanno osservate le norme tecniche relative alla edilizia scolastica e agli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica stabiliti con il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 90.
In materia di norme tecniche relative all'edilizia scolastica si vedano le disposizioni dettate dalla L. 11 gennaio 1996, n. 23 .
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