Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche
[ARTICOLO ABROGATO]
1. I compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, sono anche diretti alla costituzione di un patrimonio progetti e all'avvio di procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo all'edilizia industrializzata e alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale.
2. L'attività di cui al comma 1 può essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.
3. I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici.
4. La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali o secondo le diverse disposizioni della legge regionale.
5. Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici.
6. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni sono resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.
Articolo abrogato
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.