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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 91 - Edilizia sperimentale 157

1. I compiti di studio e di ricerca in materia di edilizia scolastica, di progettazione e di tipizzazione, sono anche diretti alla costituzione di un patrimonio progetti e all'avvio di procedure d'appalto per modelli, con particolare riguardo all'edilizia industrializzata e alla realizzazione di opere di edilizia scolastica sperimentale.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere rivolta anche alla realizzazione di opere connesse alla sperimentazione didattica.

3. I relativi progetti sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello dei lavori pubblici.

4. La sorveglianza dei lavori per l'apprestamento delle aree e la direzione dei lavori sono affidate alle regioni interessate che provvedono a mezzo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici degli enti locali o secondo le diverse disposizioni della legge regionale.

5. Al collaudo delle opere provvede il Ministero dei lavori pubblici.

6. L'uso degli stanziamenti e l'esito delle sperimentazioni sono resi pubblici a cura del Ministero della pubblica istruzione.

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Articolo abrogato

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