Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)
Parte I - Norme generali
Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per quanto non espressamente previsto nell'articolo 91, si applicano le disposizioni contenute nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 e nei regolamenti emanati ai sensi della stessa legge.
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Articolo abrogato dall'art. 12, comma 4, L. 11 gennaio 1996, n. 23 .
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