Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative.
2. Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio di statistica ed osserva le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
Articolo abrogato dall'art. 12, comma 4, L. 11 gennaio 1996, n. 23 .
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