Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche
1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 96.
2. Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'àmbito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
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