Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo I - La scuola dell'infanzia statale
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola dell'infanzia
1. La istituzione delle scuole dell'infanzia e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.
2. Le scuole dell'infanzia statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.
3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.
4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti. 171
L'art. 45, comma 3, del d.P.R. 31.8.1999, n. 394 stabilisce che il collegio docenti formula proposte per la ripartizione di alunni stranieri evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di stranieri.
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