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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo I - La scuola dell'infanzia statale

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola dell'infanzia

Art. 101 - Formazione delle sezioni

1. La istituzione delle scuole dell'infanzia e la composizione delle sezioni sono stabilite a norma degli articoli 54, 72 e 73.

2. Le scuole dell'infanzia statali sono composte normalmente di tre sezioni corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque superare il numero di nove.

3. Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri minori, scuole costituite di una sola sezione.

4. Alla formazione delle sezioni provvede il direttore della scuola sulla base di criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti. 171

171

L'art. 45, comma 3, del d.P.R. 31.8.1999, n. 394 stabilisce che il collegio docenti formula proposte per la ripartizione di alunni stranieri evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di stranieri.

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