Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo I - La scuola dell'infanzia statale
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola dell'infanzia
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 309 in materia di insegnamento della religione cattolica, gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna statale sono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. È garantita ad ogni docente piena libertà didattica nell'àmbito degli orientamenti educativi previsti dal comma 1.
Articolo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275 , con effetto dal 1 settembre 2000.
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