Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo I - La scuola dell'infanzia statale
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola dell'infanzia
1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole dell'infanzia statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. È ugualmente a carico del comune il personale di custodia.
2. Gli oneri per l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole dell'infanzia statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l'arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
3. I contributi dello Stato previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguardano anche le spese di pertinenza dei comuni previste dal comma 1.
4. Nella ripartizione dei contributi tra i comuni ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n. 1014 del 1960, sarà preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia statali esistenti nel territorio di ciascun comune. 179
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