Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo I - La scuola dell'infanzia statale
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola dell'infanzia
1. La scuola dell'infanzia statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. 168
2. La scuola dell'infanzia statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni. 169
3. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 il comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti ed è abrogato a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni. Le finalità della "scuola dell'infanzia" risultano ora definite
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