IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo I - La scuola dell'infanzia statale

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola dell'infanzia

Art. 99 - Finalità e caratteri

1. La scuola dell'infanzia statale si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. 168

2. La scuola dell'infanzia statale accoglie i bambini nell'età prescolastica da 3 a 6 anni. 169

3. L'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.

168

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 il comma continua ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti ed è abrogato a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni. Le finalità della "scuola dell'infanzia" risultano ora definite

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.