Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola primaria e secondaria di primo grado
Capo I - Obbligo scolastico
1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.
2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. 183
3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all'articolo 313.
La Corte costituzionale, con sent. 4-6 luglio 2001, n. 226 (G.U. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 34 e 38 Cost.
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