IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola primaria e secondaria di primo grado

Capo I - Obbligo scolastico

Art. 110 - Soggetti all'obbligo scolastico

1. Sono soggetti all'obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età.

2. Agli alunni handicappati è consentito il completamento della scuola dell'obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. 183

3. L'individuazione dell'alunno come persona handicappata va effettuata con le modalità di cui all'articolo 313.

183

La Corte costituzionale, con sent. 4-6 luglio 2001, n. 226 (G.U. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 110, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 34 e 38 Cost.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.