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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola primaria e secondaria di primo grado

Capo II - Disposizioni sulla scolarità dei cittadini stranieri

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 116 - Alunni extracomunitari 188

1. Per gli alunni extracomunitari sono attuati, analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, specifici insegnamenti integrativi nella lingua e cultura di origine.

2. Possono altresì essere attuate forme di recupero ai sensi dell'articolo 131, comma 2.

188

Articolo abrogato dall'art. 46 della legge 6 marzo 1998, n. 40 , che ha dettato norme sulla immigrazione e sulla condizione degli stranieri in Italia (non appartenenti all'Unione Europea o apolidi).

Le disposizioni della legge n. 40 sono state successivamente trasfuse nel Testo Unico approvato con d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e succ. modif.; la materia dell' istruzione e dell'educazione interculturale è regolata, in particolare,

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