Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria
[ARTICOLO ABROGATO]
1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dall'applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti in condizione di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali e ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 130.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo didattico della scuola primaria, è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'àmbito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 129.
4. I posti di sostegno sono determinati a norma dell'artico
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