Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria
1. Alla formazione delle classi provvede il direttore didattico sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte del collegio dei docenti.
2. Sono abrogate le norme legislative e regolamentari relative alla distinzione delle classi della scuola elementare in maschili e femminili. 196
3. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4. 197
L'art. 45, comma 3, del d.P.R. 31.8.1999, n. 394 stabilisce che il collegio docenti formula proposte per la ripartizione di alunni stranieri evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di stranieri.
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