Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Le materie d'insegnamento ed i programmi per la scuola elementare sono stabiliti, in quanto non determinino nuove spese, con decreti del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 309.
3. Per i programmi della scuola elementare non statale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 343.
Articolo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275 , con effetto dal 1 settembre 2000.
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