Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per l'utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisiti di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 128, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio, l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti.
Articolo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275 , con effetto
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