Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria
1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, di cui agli articoli 282, 283 e 284, in relazione all'attuazione dei nuovi programmi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104 e del nuovo ordinamento previsto dal presente capo, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle Università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 128 devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, ed
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