Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria
1. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico, per l'attuazione del nuovo ordinamento previsto dal presente capo. La Corte dei conti, in sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, riferisce in apposita sezione sui profili finanziari, a livello provinciale, connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.
2. Entro quattro anni a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1990-91, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti nell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, anche al fine di apportare eventuali modifiche.
Le disposizioni contenute nell'articolo 134 hanno esaurito la loro efficacia temporale.
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