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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo II - Corsi di istruzione per soggetti analfabeti, scarsamente alfabetizzati e analfabeti di ritorno

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 137 - Corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio

1. Possono essere istituiti, secondo piani provinciali approvati dal consiglio scolastico provinciale, corsi per adulti finalizzati al conseguimento della licenza elementare, ai quali si provvede esclusivamente con docenti di ruolo, a domanda e con il loro consenso, nell'àmbito delle disponibilità dell'organico provinciale determinato a norma dell'articolo 121, purché sia disponibile personale docente di ruolo in soprannumero. 224

224

Comma corretto con avviso pubblicato in G.U. 6.7.1994, n. 156. Successivamente l'articolo 137 è stato abrogato dall'art. 11 del d.P.R. 04.05.2013, n. 263 .

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