Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo III - Scuole primarie annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
2. Le scuole primarie annesse ai convitti nazionali sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni in vigore per le altre scuole primarie statali.
3. Le supplenze annuali e temporanee per le scuole primarie dei convitti nazionali sono conferite con le modalità previste per le corrispondenti scuole statali.
4. Spetta ai convitti nazionali fornire locali idonei e sufficienti alle classi esistenti e provvedere a quanto occorre per il loro funzionamento.
5. Alle scuole annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole primarie annesse agli educandati femminili dello Stato.
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