Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo III - Scuole primarie annesse a particolari istituzioni; scuole speciali; classi ad indirizzo didattico differenziato
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione primaria è impartita nelle classi comuni o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
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