Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo IV - Itinerario scolastico
1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo 144.
2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti 230 e sulla base di una motivata relazione.
3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.
Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 le disposizioni contenute nel presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.
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