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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo IV - Itinerario scolastico

Art. 145 - Ammissione alle classi successive alla prima 229

1. Il passaggio da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformità al disposto del precedente articolo 144.

2. I docenti di classe possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, soltanto in casi eccezionali su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti 230 e sulla base di una motivata relazione.

3. L'alunno non ammesso ripete l'ultima classe frequentata.

229

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 le disposizioni contenute nel presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi.

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