Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo per la scuola elementare.
2. Gli editori che pubblicano libri di testo per le scuole elementari, prima di iniziarne la diffusione sul mercato librario, devono farne denunzia al Ministero della pubblica istruzione, unendovi cinque esemplari di ciascun testo pubblicato, sul quale dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non può essere modificato durante l'anno scolastico successivo alla data di presentazione del libro al Ministero.
3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta delle pubblicazioni, con lettera raccomandata.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.