Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni. 242
2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.
3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:
a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;
b) con eventuali donazioni e lasciti privati.
In tema di uso delle biblioteche scolastiche ed in relazione alla tutela dei diritti di autori ed editori dei libri v. L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. modif.
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