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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola secondaria di primo grado

Art. 161 - Finalità e durata della scuola media

1. L'istruzione obbligatoria successiva a quella primaria è impartita gratuitamente nella scuola secondaria di primo grado.

2. La scuola secondaria di primo grado concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva. 244

3. Non è ammessa abbreviazione alcuna della durata triennale del corso.

244

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 il comma continua ad applicarsi limitatamente alle classi di scuola scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti ed è abrogato a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Le finalità della "scuola secondaria di primo grado" risultano ridefinite dall'art. 9 del d. lgs. n. 59/2004 citato. Occorre, inoltre, tener presente che ai

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