Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola secondaria di primo grado
1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo.
2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo, nonché gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.
3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione fisica nelle scuole secondarie di primo grado sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre e per sesso.
4. Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali del personale docente della scuola secondaria di primo grado, di cui all'articolo 444, comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.
5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di
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