Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola secondaria di primo grado
1. Alla formazione delle classi e alla assegnazione ad esse dei singoli docenti provvede il preside sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto e delle proposte del collegio dei docenti. 246
2. In caso di presenza di alunni stranieri si procede ai sensi dell'articolo 115, comma 4, del presente testo unico.
In materia di assegnazione dei docenti alle classi si vedano anche gli articoli 10,comma 4 e 396, comma 2, lett. d ).
L' art. 45 , comma 3, del d.P.R. 31.8.1999, n. 394 stabilisce che il collegio docenti formula proposte per la ripartizione di alunni stranieri evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di stranieri.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.