Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola secondaria di primo grado
[ARTICOLO ABROGATO]
1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati secondo le modalità stabilite con le intese di cui all'articolo 309.
2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le seguenti esigenze:
a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un più adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere;
b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacità di sistemazione delle conoscenze;
c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operatività unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche.
3. L'orario complessivo degli insegnamenti non può superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disp
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