Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo I - Finalità e ordinamento della scuola secondaria di primo grado
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni.
2. Nell'àmbito della programmazione di cui al comma 1 sono previste forme di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316.
3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono periodicamente, in sostituzione delle normali attività didattiche, e fino ad un massimo di 160 ore nel corso dell'anno scolastico, con particolare riguardo al tempo iniziale e finale del periodo delle lezioni, secondo un programma di iniziative di integrazione e di sostegno che è elaborato dal collegio dei docenti sulla base di criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle proposte dei consigli di classe.
4. Esse sono attuate dai docenti delle classi nell'àmbito dell'orario c
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