Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo III - Scuole secondarie di primo grado annesse a particolari istituti e scuole speciali
1. Agli alunni convittori e semiconvittori dei Convitti nazionali l'istruzione obbligatoria è impartita all'interno dei singoli istituti.
2. A tal fine, ai Convitti nazionali sono annesse oltre alle scuole primarie di cui all'articolo 139, anche scuole secondarie di primo grado statali.
3. Le scuole secondarie di primo grado annesse ai Convitti nazionali, sono istituite e funzionano nelle forme stabilite dalle disposizioni vigenti per le altre scuole secondarie di primo grdao statali.
4. Alle scuole secondarie di primo grado annesse possono essere iscritti anche alunni esterni.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle scuole secondarie di primo grado annesse agli educandati femminili dello Stato.
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