Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo III - Scuole secondarie di primo grado annesse a particolari istituti e scuole speciali
1. Per gli alunni non vedenti o sordomuti l'istruzione secondria di primo grdao è impartita nelle classi comuni delle scuole secondarie di primo grado o nelle scuole di cui agli articoli 322 e 323.
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