Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo IV - Itinerario scolastico
1. Alle classi seconda e terza si accede dalla classe immediatamente inferiore quando si sia ottenuta la promozione con il giudizio di idoneità di cui al comma 5 dell'articolo 177. 258
2. Alle stesse classi si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nel corso dell'anno solare rispettivamente il 12° e il 13° anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare, e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni. 259
3. La promozione e la idoneità valgono per proseguire gli studi in qualsiasi scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta. 260
Ai sensi
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