Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo IV - Itinerario scolastico
1. Una stessa classe di scuola statale pareggiata o legalmente riconosciuta può essere frequentata soltanto per due anni, salvo nei casi in cui sia necessario completare il periodo di istruzione obbligatoria ai sensi dell'articolo 112.
2. Agli alunni handicappati può essere consentita una terza ripetenza in singole classi, a norma dell'articolo 316.
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