Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo V - Libri di testo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, i libri di testo possono essere adottati secondo modalità stabilite da apposito regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe.
Vedi nota all'art. 151 .
Il testo del comma è quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 6, comma 1, del D.L. 12.09.2013, n. 104, conv. con modif. da L. 08.11.2013, n. 128.
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