Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado
Capo VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici
1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.
2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56.
3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.
La Corte costituzionale, con ord. 13-15 dicembre 2004, n. 389 (G.U. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 - come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 - nonchè dell'art. 676 del Testo Unico, questione sollevata con riferimento al
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