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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo IV - La scuola secondaria di primo grado

Capo VI - Gestione e manutenzione degli edifici scolastici

Art. 190 - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato 270

1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all'eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi.

2. Analoghi oneri sono posti a carico dei comuni nei quali abbiano sede le classi e i corsi distaccati di cui al comma 4 dell'articolo 56.

3. Lo Stato contribuisce ai sensi e con i criteri di cui agli articoli 7 e 8 della legge 16 settembre 1960, n. 1014 e successive modificazioni, alle spese per l'istruzione statale di pertinenza dei comuni e delle province.

270

La Corte costituzionale, con ord. 13-15 dicembre 2004, n. 389 (G.U. 22 dicembre 2004, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 159 e 190 - come specificati, rispettivamente, dall'art. 119 del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297 e dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 - nonchè dell'art. 676 del Testo Unico, questione sollevata con riferimento al

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