Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Capo II - Carriera scolastica degli alunni
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli interventi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, si svolgono durante tutto l'anno scolastico. Ogni istituto, nella sua autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con opportuni adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna disciplina. Nell'àmbito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli studenti dei corsi serali.
3. Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all'articolo 193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista un'articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
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