Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo V - Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Capo III - Esami finali
1. Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento 285 nelle scuole materne. [Le sessioni d'esame sono due.] 286
2. Possono sostenere gli esami gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.
3. I privatisti che domandino di essere ammessi a sostenere i predetti esami debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età entro il termine prescritto per la presentazione della domanda di ammissione o aver conseguito in una precedente sessione la maturità.
4. Gli esami consistono in due prove scritte, rispettivamente, di lingua e letteratura italiana e di pedagogia e in una prova orale di storia e geografia, di matematica, computisteria e scienze naturali, di igiene e puericultura, di religione, di musica e canto, di economia domestica, di plastica e di disegno, nonché in una prova pratic
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