Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
1. L'istruzione artistica è impartita:
a) negli istituti d'arte.
b) nei licei artistici.
c) [negli istituti superiori di istruzione artistica, intendendosi in essi compresi le accademie di belle arti, gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori di musica e le accademie nazionali di arte drammatica e di danza] 313 .
2. Gli istituti ed enti che hanno il fine di promuovere l'istruzione artistica sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita attraverso i provveditori agli studi per quanto concerne gli istituti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e direttamente per quanto concerne gli istituti di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
3. Gli istituti d'arte ed i licei artistici sono disciplinati, fatto salvo quanto previsto nel presente titolo per tutti gli istituti di istruzione artistica, dalle norme del presente testo unico concernenti gli istituti di istruzione secondaria superiore di cui all'articolo 191.
4. Gli istituti di istruzione artistica non statali possono ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento, secondo le disposizioni della parte seconda, titolo ottavo.
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