Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo I - Accademie di belle arti
[ARTICOLO ABROGATO]
1. L'insegnamento delle materie artistiche nei corsi di pittura, scultura, decorazione, scenografia è impartito, nel limite del numero degli alunni di cui all'articolo 265, comma 1, cumulativamente a tutti gli alunni dal rispettivo docente.
L'articolo ha cessato di avere efficacia, limitatamente alle Accademie, con la decorrenza ivi indicata.
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