Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo I - Accademie di belle arti
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Per le materie di cultura, gli insegnamenti sono impartiti di regola separatamente agli alunni di ciascun anno di corso. Sono riuniti in unica classe soltanto gli alunni di quegli anni dello stesso corso o di corsi diversi fra i quali vi sia identità di programma, sempre che non eccedano il numero di trentacinque.
L'articolo ha cessato di avere efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, con la decorrenza ivi indicata.
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