Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo I - Accademie di belle arti
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli insegnamenti della storia dell'arte e dell'anatomia artistica debbono sempre impartirsi separatamente agli alunni dei due ultimi anni di ciascuno dei corsi di pittura, scultura, decorazione. La stessa disposizione si applica per l'insegnamento della storia dell'arte nel corso di scenografia.
L'articolo ha cessato di avere efficacia ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, con la decorrenza ivi indicata.
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