Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo I - Accademie di belle arti
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia.
2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.
3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.
Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
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